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Come fare una corretta prevenzione degli incendi negli…


Roma, 18 Nov – Successivamente all’emanazione del “  Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha via via implementato la Sezione V (Regole tecniche verticali – RTV) del Codice, “che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio”, con una serie di ulteriori regole tecniche verticali “mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo” e “sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale” a quello basato sulla metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

 

In particolare, ad oggi, sono state emanate le “seguenti RTV:

  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • V.6 Autorimesse
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  • V.11 Strutture sanitarie
  • V.12 Altre attività in edifici tutelati
  • V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
  • V.14 Edifici di civile abitazione
  • V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

 

A ricordarlo è il nuovo documento intitolato “Prevenzione incendi per attività asili nido. La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività di asilo nido, utilizzando e confrontandone gli esiti dell’utilizzo del DM 16 luglio 2014 (regola tecnica tradizionale pre Codice) e della V.9, la regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice di prevenzione Incendi.

 

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Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

 

La normativa applicabile e il DM 16 luglio 2014

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Ponticelli, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) – è il risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

 

Gli autori si soffermano sulla normativa applicabile per gli asili nido.

 

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Si indica che per la progettazione di un asilo nido (e sarà possibile “fino all’abrogazione delle RT tradizionali”) è ancora possibile seguire “due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i.;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 6 aprile 2020 e s.m.i.: V.9 ‘Asili nido’”.

E, come per altre attività su cui si sono soffermate le pubblicazioni nate dalla collaborazione indicata sopra, si segnala che, “individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”.

 

Inoltre per “le attività non rientranti nel campo di applicazione dei dd.mm. 16 luglio 2014 e 6 aprile 2020, si applica quanto disposto dall’art. 3 del d.m. 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il ‘Minicodice’, dagli asili nido non soggetti e non a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il Codice”.

 

L’attento progettista – continua il documento – “eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a stabilire, nello specifico contesto, quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.

 

Il documento si sofferma innanzitutto sul d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i., “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”, che tratta la prevenzione incendi negli asili nido, “fornendo indicazioni anche per quelli con meno di 30 persone presenti”.

 

Si rammenta poi che, con il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, “il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido

è stato prorogato al 31 dicembre 2024”.

 

Le norme si applicano agli “asili nido di nuova realizzazione con più di trenta persone presenti (Titolo II), a quelli esistenti (al 28 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto) con più di trenta persone presenti (Titolo III) e a quelli con meno di trenta persone presenti, non costituenti attività soggetta ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n.151 e s.m.i. (Titolo IV).

 

In particolare, “le disposizioni riportate nel Titolo II si applicano:

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  • agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
  • agli asili nido esistenti al 28 agosto 2017, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto (29 luglio 2014), limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.

E alla luce dell’entrata in vigore dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021, “gli asili nido con meno di 30 persone presenti dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ivi normati, commisurando la valutazione del rischio alle attività lavorative presenti”.

 

La normativa applicabile e il DM 6 aprile 2020

Si indica poi che il d.m. 6 aprile 2020 e s.m.i. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività.

 

In particolare la RTV V.9 “si applica agli asili nido con numero di occupanti > 30” e stabilisce, al par. V.9.2, “le seguenti definizioni che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:

  1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
  2. Asili nido: strutture educative destinate ai bambini.
  3. Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

 

La regola tecnica verticale V.9 prevede, al par. V.9.3, varie classificazioni.

 

Ad esempio, le aree dell’attività possono essere “classificate come segue:

  • TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
  • TB: aree destinate ad uffici o servizi; Nota Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, …Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.
  • TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
  • TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;
  • TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;
  • TO: aree destinate a spazi comuni;
  • TZ: altre aree”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della RTV V.9 che si sofferma, con riferimento al Codice di prevenzione incendi, su vari altri aspetti: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, …

 

Ricordiamo poi che nel documento è presente il caso studio relativo ad un asilo nido di nuova realizzazione con un numero di occupanti superiore a 30.

 

L’indice del documento Inail

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività asili nido. La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi”.

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Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

 

Asili nido – la normativa applicabile

Il d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i.

La Regola Tecnica Verticale V.9

 

Caso studio: realizzazione di un asilo nido

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Progettazione antincendio con il d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i.

 

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Procedura celere

Riferimenti normativi

Disposizioni comuni

Ubicazione

Generalità

Separazioni e comunicazioni

Accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso

Caratteristiche costruttive

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Reazione al fuoco

Scale

Impianti di sollevamento

Misure per il dimensionamento del sistema di esodo

Sistemi di vie di esodo

Densità di affollamento

Capacità di deflusso

Lunghezza dei percorsi di esodo

Larghezza delle vie di uscita

Esodo orizzontale progressivo

Numero di uscite

Aree ed impianti a rischio specifico

Generalità

Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti

Locali adibiti a depositi

Locali per il lavaggio e deposito della biancheria

Impianti elettrici

Generalità

Sezionamento di emergenza

Servizi di sicurezza

Illuminazione di sicurezza

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Generalità

Estintori

Impianto idrico antincendio

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Sistemi di allarme

Segnaletica di sicurezza

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Generalità

Piano di emergenza

Informazione e formazione antincendio

Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale

 

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

 

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo

Sala convegni

Esodo orizzontale progressivo

Soluzione alternativa per la misura S.4

Dimostrazione qualitativa dell’efficacia della soluzione alternativa

Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Segnaletica variabile

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell’attività in esercizio

GSA in emergenza

Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)

Sezione V – Regole tecniche verticali

Cap. V.1 Aree a rischio specifico

Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Cap. V.3 Vani degli ascensori

Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili

 

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Considerazioni a commento

 

Bibliografia

Fonti immagini

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività asili nido. La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Ponticelli, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) – Collana Ricerche – edizione 2024 (formato PDF, 16.24 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per gli asili nido: RTV V.9”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Decreto 16 luglio 2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

 



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