I datori di lavoro privati affrontano una crescente preoccupazione per la gestione del bonus di Natale 2024, soprattutto dopo la recente notizia dell’ampliamento dei destinatari. Le modifiche, comunicate in extremis, stanno complicando la pianificazione già avviata da molti sostituti d’imposta per far fronte alle nuove esigenze.
Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Nel settore pubblico, NoiPa ha messo a disposizione una procedura online, fissando il 22 novembre 2024 come termine ultimo per la presentazione delle domande. Nel settore privato, invece, non esiste una scadenza ufficiale, anche se sarebbe opportuno che le aziende stabilissero una data limite per la ricezione delle richieste, in modo da poter condurre i controlli necessari.
L’individuazione precisa dei requisiti previsti dalla normativa consente di evitare errori nell’erogazione del bonus.
In generale, l’intera operazione risulta poco chiara, con alcuni dettagli trascurati. Come già evidenziato sul Sole 24 Ore del 2 novembre, il bonus va corrisposto con la tredicesima, prima della busta paga di dicembre e del conguaglio fiscale di fine anno, nonostante sia soggetto a un limite di reddito di 28mila euro e alla verifica della capienza dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante. Questi controlli possono essere eseguiti solo dopo l’erogazione di tutti gli stipendi dell’anno, aumentando il rischio che il bonus, una volta pagato, debba essere recuperato pochi giorni dopo per la mancata conformità ai requisiti.
Un altro punto critico riguarda i lavoratori intermittenti. Pur avendo diritto al bonus, la loro situazione è complicata, poiché potrebbero avere avuto numerosi rapporti di lavoro nel corso dell’anno o avere contratti simultanei. Questo complica il calcolo della durata dei rapporti e la determinazione del reddito per i controlli necessari. In questi casi, si suggerisce che il datore di lavoro attivo a dicembre possa esentarsi dall’erogare il bonus, lasciando al lavoratore la possibilità di richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi.
La normativa e la circolare 19/E/24 delle Entrate specificano che il bonus deve essere erogato con la tredicesima, il che implica che potrebbe essere versato anche in un mese diverso da dicembre.
Per i dipendenti assunti grazie alle agevolazioni del “rientro dei cervelli dall’estero”, è importante ricordare che per il calcolo del reddito massimo di 28mila euro bisogna includere, oltre alla quota imponibile ridotta dalle agevolazioni, anche la parte esente.
L’erogazione del bonus non è automatica. I lavoratori devono presentare una domanda, che funge anche da autocertificazione. Solitamente, le aziende, assistite dal software per le buste paga, inviano ai dipendenti il modulo da compilare e restituire. Per evitare di sovraccaricare l’ufficio del personale o il consulente esterno con domande prive di requisiti, è utile effettuare una prima selezione basata sul reddito e sulla composizione del nucleo familiare; la verifica della capienza fiscale, però, resta problematica in assenza della retribuzione di dicembre.
Spetta poi al dipendente dichiarare di possedere i requisiti richiesti, una sorta di autocertificazione “al buio” poiché non tutti sono a conoscenza delle informazioni necessarie. Se l’assunzione è avvenuta durante l’anno e il lavoratore ha avuto altri impieghi, dovrà allegare alla domanda le relative CU, ottenendole dai precedenti datori di lavoro; in caso contrario, l’azienda non verserà il bonus, lasciando al lavoratore la possibilità di richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi.
In conclusione, una nota sull’accordo individuale di conglobamento, che prevede il pagamento mensile dei compensi aggiuntivi (come tredicesima e quattordicesima). In tali situazioni, poiché lo stipendio è già aumentato mensilmente, non è individuabile un momento preciso per la gratifica natalizia. Il bonus potrebbe quindi essere erogato a dicembre.
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