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L’impatto delle misure protettive e cautelari sui contratti di finanziamento: prime riflessioni sul terzo Decreto Correttivo del Codice della Crisi d’Impresa


In data 27 settembre 2024 è stato pubblicato il terzo decreto correttivo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, (il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”) che fornisce numerosi chiarimenti interpretativi e mira a includere una serie di modifiche integrative e correttive alla disciplina di recente introduzione in materia di crisi d’impresa e insolvenza.

Il legislatore è intervenuto tra gli altri con riferimento alle sorti dei rapporti con i creditori in caso di richiesta:

  • di misure protettive, ossia le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori (tutti, ovvero come chiarito dal terzo decreto correttivo, specifici con riferimento a eventuali iniziative intraprese a tutela dei propri diritti) possano pregiudicare, già a partire dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza; ovvero
  • di misure cautelari, ossia (secondo la nuova formulazione resa dal terzo decreto correttivo) i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni. 

Un primo intervento da segnalare è consistito nell’introduzione dei nuovi commi 5 e 5-bis dell’articolo 18 (misure protettive) ai sensi dei quali, rispettivamente:

(a) i creditori (ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti) nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

(b) dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

La domanda di richiesta di misure protettive e/o cautelari, sembrerebbe inoltre, dall’analisi del nuovo comma terzo dell’articolo 64 (Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sollevare alcune criticità  rispetto a taluni rimedi contrattuali tipicamente inseriti nei contratti di finanziamento a tutela del soggetto finanziatore.

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Più precisamente la predetta norma stabilisce che: “In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore o della concessione delle misure protettive o cautelari ” sancendo, infine, l’inefficacia di eventuali patti contrari.

Le misure protettive, viene chiarito al citato articolo 54 (misure cautelari e protettive) comma terzo possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e anche prima del deposito della domanda degli accordi di ristrutturazione[1].

Nella prassi di mercato dei contratti di finanziamento, tipicamente, le parti subordinano l’esercizio da parte del soggetto finanziatore dei rimedi tipici a questi garantiti quali la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 cod. civ. , la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. e il diritto di recesso ex art. 1373 cod. civ., al verificarsi di determinati eventi, generalmente indicati come “eventi di default”, “eventi rilevanti”, etc.

Tra gli “eventi di default” o “eventi rilevanti” che dir si voglia, non è infrequente trovare circostanze afferenti lo stato di insolvenza e l’avviamento di procedure concorsuali con riferimento al debitore;

Le formulazioni possono generalmente essere: (a) di natura anticipatoria rispetto al verificarsi dell’evento patologico, laddove l’evento che consente l’azionamento del rimedio tipico da parte del creditore viene ricondotto “all’avvio di attività per la conclusione di accordi stragiudiziali, piani di risanamento, etc.” ovvero (b) legate al verificarsi dell’evento patologico, laddove l’evento che consente l’azionamento del rimedio tipico da parte del creditore è ricondotto ad esempio “alla presentazione di una richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali”, “alla sottoposizione a procedure concorsuali”, etc.

Entrambe le ipotesi sopra richiamate potrebbero potenzialmente ricadere temporalmente in concomitanza o successivamente al deposito da parte del debitore della richiesta di misure protettive o cautelari, con l’effetto di sterilizzare per tutta la durata delle misure accordate (non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni e per una durata massima di 12 mesi tra loro anche non consecutivi) i richiamati rimedi tipici accordati contrattualmente al creditore.

Stante l’espresso favor  del legislatore per la continuità aziendale, è ragionevole attendersi per il futuro una maggiore attenzione da parte dei soggetti finanziatori in sede di negoziazione sia con riferimento alle clausole che fissano obblighi di informativa (in quanto capaci di garantire al creditore il monitoraggio del rapporto durante la vigenza del contratto) sia con riferimento al rispetto dei covenant finanziari concordati (in quanto capaci di individuare con precisione oggettiva le soglie oltre le quali i soggetti finanziatori individuano un maggior rischio ascrivibile in capo al debitore).

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[1] purchè venga fornita al Tribunale:

  • la documentazione contabile e fiscale di cui all’articolo 39 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;
  • la proposta di accordo corredata da una attestazione del professionista indipendente che attesti che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

 

 



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